
Gli amanti del vino novello quest'anno non dovranno aspettare, come di consueto, il 6 novembre per stappare le nuove bottiglie e scoprire profumi e fragranze nuove.
Secondo quanto è stato deciso dal decreto del ministero delle Politiche agricole,alimentari e forestali 13 agosto 2012, che ha semplificato ed accorpato la normativa nazionale in funziona di quella comunitaria riguardo a quella comunitaria e abrogando il precedente decreto del 13 luglio 1999.
Si rammenta inoltre che il vino novello deve esser ottenuto solo con prodotto della stessa annata e non è consentito un taglio di altra vendemmia superiore al 15%.
Pertanto il nuovo decreto stabilisce quanto segue;
la menzione tradizionale “novello” è riservata solamente ai vini a DOP o IGP tranquilli e frizzanti;
- la loro immissione al consumo è ora anticipata al 30 ottobre;
- il periodo di vinificazione non può essere inferiore a 10 giorni dall’inizio della vinificazione stessa;
- il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera deve riguardare almeno il 40% del vino (in precedenza era il 30%);
- il titolo alcolometrico totale minimo al consumo non può essere inferiore a 11% vol. e il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve essere superiore a 10 g/l;
- non sussistono più disposizioni restrittive nell’uso di contenitori di capacità superiore a 1,5 litri e sono altresì soppressi i vincoli sui materiali utilizzabili per i recipienti;
- l’estrazione dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre è condizionata all’iscrizione sui documenti di trasporto della dicitura “ da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre .…..(indicare anno)”, eliminando le limitazioni di data esistenti fino ad oggi.